I diritti dei pazienti

I pazienti hanno sia diritti che responsabilità. Le normative legali in materia di diritto dei pazienti variano da cantone a cantone in Svizzera.

Che diritti ho come paziente?

La nostra salute è importante. Capire quanto sia importante avviene di solito quando ci ammaliamo o ci infortuniamo e abbiamo bisogno di andare dal medico.
Ma, quali sono i diritti e i doveri di chi è ammalato in Svizzera?

I diritti del paziente includono la libertà di scegliere il proprio medico e di richiedere un parere medico di un secondo specialista senza dover fronteggiare restrizioni o svantaggi economici dipende dal tipo di assicurazione sanitaria scelta presso l’ente assicurativo.

Le “direttive del paziente” consentono di stabilire in anticipo i trattamenti medici desiderati nel caso in cui la persona diventi incapace di prendere decisioni riguardo alla propria salute.

I pazienti hanno anche dei doveri, non solo i diritti

Una buona relazione tra paziente e professionista sanitario, basata sulla fiducia e la trasparenza, aiuta a rendere più sopportabile la malattia e il suo trattamento. È importante che i pazienti informino in modo preciso i professionisti sulla sintomatologia, sui trattamenti ricevuti o in corso e sui loro effetti. I pazienti dovrebbero seguire le prescrizioni dei professionisti o informarli se hanno interrotto un trattamento di propria iniziativa. Solo una comunicazione aperta e sincera permette di sviluppare un piano terapeutico efficace.

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INFORMAZIONI

Il paziente ha il diritto di essere informato in maniera chiara e appropriata sul proprio stato di salute, sugli esami e sui trattamenti proposti, sulle conseguenze e sui rischi eventuali che implicano, sulla prognosi e sugli aspetti finanziari del trattamento.

Al momento dell’ammissione in un istituto di cura, il paziente deve ricevere un’informazione scritta concernente i propri diritti, i propri doveri e le condizioni del proprio soggiorno.

Nessun trattamento può essere eseguito senza il consenso libero e informato di un paziente capace di discernimento, sia esso maggiorenne o minorenne.

Il paziente ha sempre il diritto di rifiutare le cure, di interrompere un trattamento o di lasciare un istituto di cura se lo desidera.

Ogni persona ha il diritto di formulare delle direttive anticipate per specificare il genere di cure che vorrebbe ricevere o meno nel caso non dovesse più essere in grado di esprimere la propria volontà.

Essa può anche designare un rappresentante terapeutico, ossia una persona incaricata di pronunciarsi al suo posto sulla scelta delle cure da effettuare nelle situazioni in cui la persona stessa non sia più in grado di esprimersi.

Nel caso di trattamenti ambulatoriali il paziente ha il diritto di scegliere liberamente l’operatore sanitario cui rivolgersi, salvo se ha sottoscritto un contratto assicurativo che prevede limitazioni.

Per principio, egli ha anche il diritto di scegliere liberamente l’istituto di cura pubblico o riconosciuto d’interesse pubblico in cui desidera essere curato.

La libera scelta dell’operatore o dell’istituto di cura può essere limitata indirettamente dalla presa in carico da parte dell’assicurazione malattia di base che può rivelarsi parziale, in particolare per i trattamenti ospedalieri fuori Cantone o, ad esempio, per il ricorso a certi specialisti.

Per principio è vietata ogni misura di contenzione. Ciò vale anche per i trattamenti attuati senza il consenso del paziente.

In condizioni molto rigide è tuttavia possibile imporre misure che limitino la libertà di movimento o trattamenti senza consenso.

Il paziente ha il diritto al rispetto della riservatezza in merito ai dati che lo riguardano. Gli operatori sanitari hanno l’obbligo di rispettare il segreto professionale, anche chiamato segreto medico. Essi devono mantenere il riserbo riguardo alle informazioni di cui sono venuti a conoscenza nell’esercizio della loro professione.

Salvo eccezioni previste dalla legge, essi non possono trasmettere tali dati senza l’accordo del loro paziente.

Il segreto medico è pure applicabile ai rapporti tra gli operatori sanitari.

Il paziente ha il diritto di consultare la propria cartella sanitaria e di farsene spiegare il significato.

Per principio, egli può farsi consegnare copia dei documenti che la compongono, e può trasmetterli all’operatore sanitario di sua scelta.

Un paziente che soggiorna in un istituto di cura ha diritto a un’assistenza e a consigli per tutta la durata della sua degenza.

Esso ha il diritto di chiedere sostegno alle persone a lui vicine e di mantenere il contatto con la sua cerchia abituale.

Se lo desidera, può far capo a un accompagnatore esterno.

Una persona, finché in vita, può liberamente e consapevolmente decidere di donare i propri organi a scopo di trapianto.

La volontà della persona deceduta prevale su quella delle persone a lei vicine.

La donazione di organi, di tessuti o di cellule è gratuita; il commercio di organi è vietato.

I diritti dei pazienti in Svizzera

In Svizzera i diritti e i doveri di un paziente sono regolamentati sia dal diritto privato sia, soprattutto in caso di ricovero in un ospedale pubblico, dal diritto pubblico. Le disposizioni di diritto pubblico variano da Cantone a Cantone. Per informazioni dettagliate sulle differenze a livello cantonale in termini di diritto dei pazienti visitate il sito dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

Ho bisogno di informazioni supplementari

Area informazioni in fase di sviluppo, sarà presto online

link di approfondimento

LINK

>> Diritti e doveri dei pazienti in Ticino

Informazioni sui diritti del paziente - Servizio di promozione e di valutazione sanitaria - TICINO

Dipartimento della sanità e della socialità Ufficio Medico cantonale

Via Dogana 16,

6500 Bellinzona

Tél. 091 814 30 50

dss-umc@ti.ch

www.ti.ch/promozionesalute

Informazioni sui diritti del paziente - Servizio di promozione e di valutazione sanitaria - FRIBURGO

 

Service de la santé publique

Rte des Cliniques 17

1700 Fribourg

Tél. 026 305 29 13

ssp@fr.ch

www.fr.ch/ssp

Informazioni sui diritti del paziente - Servizio di promozione e di valutazione sanitaria - BERNA

 

Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale

Rathausgasse 1

3011 Berne

Tél. 031 633 79 20

info@gef.be.ch

www.gef.be.ch

Informazioni sui diritti del paziente - Servizio di promozione e di valutazione sanitaria - VAUD

 

Service de la santé publique

Bâtiment administratif de la Pontaise

Avenue des Casernes 2

1014 Lausanne

Tél. 021 316 42 00

info.santepublique@vd.ch

www.vd.ch/ssp

Informazioni sui diritti del paziente - Servizio di promozione e di valutazione sanitaria - JURA

Service de la santé publique Médecin cantonal

Fbg des Capucins 20

2800 Delémont

Tél. 032 420 51 33

medecin.cantonal@jura.ch

Informazioni sui diritti del paziente - Servizio di promozione e di valutazione sanitaria - VALLESE

 

Service de la santé publique Office du médecin cantonal

Av. du Midi 7

1950 Sion

Tél. 027 606 49 00

santepublique@admin.vs.ch

www.vs.ch/sante

Informazioni sui diritti del paziente - Servizio di promozione e di valutazione sanitaria - GINEVRA

 

Direction générale de la santé Service du médecin cantonal

Av. de Beau-Séjour 24

Case postale 76

1211 Genève 4 Plainpalais

Tél. 022 546 50 00

www.ge.ch/deas

Informazioni sui diritti del paziente - Servizio di promozione e di valutazione sanitaria - NEUCHÂTEL

 

Service de la santé publique (DFS)

Rue Pourtalès 2

2000 Neuchâtel

Tél. 032 889 52 09

www.ne.ch/santepublique

>> Informazioni sui diritti dei pazienti


Sezione sul diritto dei pazienti - Ufficio Federale della Sanità UFSP

faq

FAQ diritti del paziente

 

Il diritto ad avere un accompagnatore viene meno se vi sono controindicazioni mediche (ad es. rischio di contagio) o se il paziente deve consultare un medico per ottenere una perizia (ad es. perizia per l’accertamento dell’invalidità) ai fini di un procedimento di diritto delle assicurazioni sociali.

Dato che non è chiaro quali sono esattamente i costi e i casi coperti, prima di un trattamento ambulatoriale costoso o di un ricovero ospedaliero consigliamo di chiedere sempre alla propria cassa malati quali costi si assume.

LA DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI

Una persona in vita, può liberamente e consapevolmente decidere di donare i propri organi a scopo di trapianto.

  • La volontà della persona deceduta prevale su quella delle persone a lei vicine.
  • La donazione di organi, di tessuti o di cellule è gratuita ;
  • Il commercio di organi è vietato.

IN PRATICA

Il prelievo di organi, di tessuti o di cellule a scopo di trapianto è ammesso su persone decedute unicamente se è stato dato il relativo consenso. Occorre che il donatore vi abbia acconsentito oppure, in assenza di un tale consenso, che le persone vicine abbiano espresso il loro accordo. La volontà della persona deceduta prevale su quella delle persone a lei vicine, è dunque importante far conoscere la propria volontà in maniera verbale o mediante un atto precedente al decesso. Ogni persona capace di discernimento, a partire dall’età di 16 anni, ha per principio il diritto di fare una dichiarazione a favore della donazione di organi. La donazione di organi, di tessuti e di cellule è possibile no a età avanzata. In assenza di una tale dichiarazione, le persone vicine alla persona deceduta dovranno dare il loro accordo rispettando la volontà presunta della medesima. Se tuttavia quest’ultima ha delegato a una persona di sua ducia la competenza di prendere la decisione in merito al prelievo, tale persona agirà al posto delle persone vicine. In assenza di persone vicine o persone di ducia oppure se non è possibile contattarle, è vietato procedere al prelievo di organi.

Prelievi su una persona vivente sono autorizzati unicamente alle condizioni seguenti:

  • il donatore è maggiorenne e capace di discernimento
  • egli ha dato il proprio consenso libero e informato in forma scritta
  • il prelievo non comporta rischi concreti per la sua vita o per la sua salute
  • il ricevente non può essere trattato con un altro metodo terapeutico di ef cacia comparabile.

Per principio non è ammesso il prelievo di organi, di tessuti o di cellule da persone minorenni o incapaci di discernimento. Eccezioni sono possibili unicamente a determinate condizioni.

PER SAPERNE DI PIÙ

Cosa si può fare se si desidera donare i propri organi dopo il decesso?

Chi desidera far conoscere chiaramente la propria volontà di donare uno o più organi, può compilare la tessera di donatore e portarla con sé.

Le tessere di donatore come pure le informazioni supplementari sono disponibili presso Swisstransplant (www.swisstransplant.org) o presso l’Ufficio federale della sanità pubblica (www.transplantinfo.ch). Al fine di far rispettare la volontà dei donatori in un senso o nell’altro è peraltro particolarmente importante l’informazione alle persone vicine.

È possibile revocare la decisione sulla donazione di organi?

Sì, è possibile revocare in ogni momento tale decisione. A tale scopo occorre distruggere la tessera o la dichiarazione di volontà e informare le persone vicine che ne erano a conoscenza.

Hai bisogno maggiori informazioni?

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Se desideri maggiori informazioni in merito alle tematiche relative ai diritti dei pazienti, non esitare a scriverci. Saremo lieti di rispondere alle tue domande.

Il paziente ha il diritto di essere informato sul proprio stato di salute

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